venerdì 9 settembre 2011

Abolite le province? Non proprio



Il ddl presentato ieri da parte del governo sull'abolizione delle Province... non comporterà l'abolizione de facto delle Province, ma soltanto formalmente. Si cambierà loro il nome, dove in città metropolitane, dove in Unione dei comuni, ma la sostanza potrebbe (dipende molto da come proseguiranno le cose) essere la stessa.

Il ddl al primo articolo prevede la rimozione del termine "Provincia" dall'intera Costituzione. E fin qui, ci siamo. Ma verrebbero eliminati anche altri articoli, che dovremmo come maglianesi già conoscere bene: il 132.2, e il 133.1, cioè quegli articoli che disciplinano il cambio Regione per un comune o per una Provincia. Se la riforma verrà approvata, sarà molto più difficile modificare l'area di appartenenza. Ciò significa che non sarà mai più possibile tentare di andare in Umbria? Può darsi.

Il secondo articolo è forse il più importante, perché prevede che con legge regionale (della Regione Lazio, quindi) adottata dopo aver consultato tutte le realtà locali (e in quella sede sarà necessario manifestare le proprie volontà) verranno istituite "sull'intero territorio regionale  forme associative fra i Comuni per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché definirne gli organi, le funzioni e la legislazione elettorale". Attenzione! Scompare la "provincia" ma compare una poco chiara "area vasta", che verrà governata con forme associative tra Comuni. E gli organi, le funzioni e la legislazione elettorale (quindi si voterà per questi enti!) saranno stabilite dalla legge della Regione Lazio. In poche parole, si passa da una provincia prevista in costituzione ad una provincia prevista dalla legge regionale (con una maggiore facilità di creazione di nuove province regionali senza averne effettivo bisogno, come accaduto in Sardegna, dove le province sono passate da 4 a 8 pochi anni fa). Ovviamente, tutto dipende dal contenuto della legge regionale. Ma con l'aria che tira, meglio prevenire che curare.

L'ultimo articolo riguarda il passaggio dalla provincia a queste nuove aree. Entro il primo anno di approvazione della presente legge le Regioni provvedono a creare e disciplinare questi nuovi soggetti, che entreranno in funzione al termine del mandato amministrativo. Se la Regione non provvede, le province sono ugualmente abolite, e automaticamente sono sostituite da Unioni di comuni corrispondenti territorialmente alle ex province. Al contempo, le regioni, in questo processo, dovranno eliminare tutti gli enti periferici che gestiscono quelle funzioni che dovranno svolgere i nuovi soggetti, e non possono crearne di nuovi. 

A seguire, il disegno di legge costituzione.



Disegno di legge costituzionale 

“Soppressione di enti intermedi”

Art. 1
(Soppressione del livello territoriale di governo provinciale)

1. Alla rubrica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, la parola: “Province” è sostituita dalle seguenti: “Città metropolitane”.
2. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al primo comma, sono soppresse le parole: “dalle Province,”;
b)  al secondo comma, sono soppresse le parole: “le Province,”.
3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera p), sono soppresse le seguenti parole: “, Province”;
b) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.
4. All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “Province,”;
b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”;
c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.
5. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province,”;
b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province,”;
c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “alle Province,”;
d) al quinto comma, sono soppresse le seguenti parole: “Province,”;
e) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province,”;
6. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: “, delle Province”.
7. All’articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è soppresso.
8. All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma è soppresso.



Art. 2
(Competenza legislativa regionale in tema di governo di area vasta)

1. All’articolo 117, quarto comma della Costituzione, è premesso il seguente periodo: «Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 123, istituire sull’intero territorio regionale forme associative fra i Comuni per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché definirne gli organi, le funzioni e la legislazione elettorale.». 

Art. 3
(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Regioni prevedono l’istituzione delle forme associative di cui all’articolo 117, quarto comma, primo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale. Alla data di cessazione del mandato amministrativo delle singole province in corso alla data di scadenza del termine di cui al primo periodo, le stesse sono soppresse e sono contestualmente istituite le forme associative previste dalle rispettive leggi regionali.
2. Fatta salva la potestà legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, primo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, in caso di mancata entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, sono soppresse le Province della Regione interessata, con efficacia a decorrere dalla data di cessazione del mandato amministrativo in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1. Contestualmente alla soppressione di cui al primo periodo, i Comuni ricadenti nel territorio delle province soppresse sono costituiti in unione di comuni, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle funzioni di governo di area vasta già esercitate dalle Province. L’unione di comuni succede alla provincia in ogni rapporto giuridico, anche di lavoro, esistente alla data di soppressione di ciascuna provincia. 
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge costituzionale sono efficaci decorso un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale e, comunque, alla data di soppressione delle province ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
4. Le Regioni sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni spettano alle forme associative di cui all’articolo 117, comma quarto, primo periodo,della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, o alle unioni di comuni di cui al comma 2 del presente articolo. Le Regioni non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta. 
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello Stato, la disciplina concernente l’autonomia finanziaria e tributaria di Regioni e Comuni è adeguata a quanto previsto dalla presente legge.   
6. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano alle Province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano.
7. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri organi periferici, adeguandola alla determinazione delle leggi regionali adottate ai sensi del comma 1 della presente legge costituzionale.
8. Dalla attuazione della presente legge costituzionale deve derivare in ogni Regione una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi.

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