martedì 12 giugno 2007

Statuto

Statuto dell'associazione non riconosciuta “Sabinamente”
Sabinamente – Associazione culturale per la salvaguardia della cultura e tradizione di Magliano Sabina

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita in Magliano Sabina (RI) in Piazza del Duomo s.n.c. il dì 3 settembre 2007, l'associazione culturale denominata “Sabinamente – Associazione per la salvaguardia della cultura della tradizione di Magliano Sabina”

Art. 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.

Essa ha per obiettivo la divulgazione della cultura e delle tradizioni maglianesi in tutte le sue forme. Fa informazione locale attraverso propri portali internet. Favorisce la discussione e riflessione su tematiche locali mediante gli stessi mezzi. Agisce nella comunità maglianese con i propri membri, attraverso l’organizzazione di varie iniziative inerenti a quanto sopra specificato.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Sono membri tutti coloro che partecipano attivamente alle attività svolte dall’associazione, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o altre associazioni.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo (allegato “B”).

La validità della qualità di membro efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il quale deciderà in piena autonomia e a suo insindacabile giudizio.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Ogni socio risponde a livello personale delle obbligazioni da lui assunte nei confronti di terzi, sia a livello patrimoniale, che di responsabilità civile e penale.

I soci devono condividere i valori e gli impegni dell’associazione; rendersi disponibili nell’organizzazione di un evento o di una proposta dell’associazione.

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;

- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta (qualora esista tale quota) e consenso del Consiglio Direttivo.

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio oppure che non condivide i valori e gli scopi dell’associazione stessa.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci

- il presidente

- il vice presidente (facoltativo)

- il segretario

- il consiglio direttivo

Art. 8 – Assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua (laddove esista tale quota) e tutte le altre cariche dell’associazione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea solamente se stesso. Solo il presidente può fare le veci dei soci assenti.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta (anche elettronica), fax o telegramma.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per la discussione del rendiconto economico e finanziario e le attività future. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 11 - Validità assembleare

L’assemblea ordinaria e straordinaria è valida indipendentemente dal numero di soci legalmente presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio ha il diritto di proporre discussioni e argomenti attinenti all’operato dell’associazione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di minimo la metà dei soci. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'assemblea generale dei soci.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri (massimo nove).

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea, che nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente (carica facoltativa) ed il Segretario con funzioni di tesoriere (che, in assenza del collegio di revisori contabili, assume anche le funzioni in capo a tale organo).

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica sette anni ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili (qualora esista) e all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto da minimo metà dei soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, poi approvati dall’assemblea;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

g) la nomina degli organi dell'associazione;

h) assumere le decisioni direzionali dell’associazione.

Art. 17 - Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per disposizioni dell'assemblea.

Art. 18 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione, per delega del consiglio direttivo. Ne è il legale rappresentante. Svolge anche le funzioni indicate di seguito come “carica facoltativa” fino alla nomina delle stesse da parte del Consiglio Direttivo. Il presidente fa parte del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente dura 7 anni ed è sempre rinnovabile.

Art. 19 - Il Vice presidente

Il vice-presidente (carica facoltativa) sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. La carica di Vice presidente dura 7 anni ed è sempre rinnovabile.

Art. 20 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. La carica di Segretario dura 7 anni ed è sempre rinnovabile.

Art. 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative (qualora vi fossero tali quote) determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi. Il patrimonio non può essere in alcun modo usato da nessuno per fini divergenti da quelli dell’associazione. Chiunque prenda impegni ponendo a garanzia il patrimonio dell’associazione ne risponderà esclusivamente col proprio patrimonio personale, e in nessun caso alcun socio contribuirà a tale obbligazione da lui assunta.

Art. 23 - Sedi

L'Associazione potrà costituire altre sedi nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. L'associazione può cambiare la propria sede originaria.

Art. 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, scelto dagli arbitri così designati.

L'arbitrato avrà sede in Magliano Sabina, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci con assenso del presidente. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Art. 26- Modifica dello statuto

Il presente statuto ha cogenza solamente all’interno dell’associazione e può essere modificato su richiesta del Presidente o di almeno la metà dei soci.

Art. 27 – Simbolo

L’associazione dispone di un proprio simbolo (in allegato "C") consono alle sue finalità e utilizzato in occasione di iniziative ed eventi di cui prende parte l’associazione stessa.


Letto, approvato e sottoscritto

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