martedì 13 dicembre 2011

La provincia di Rieti: dal prossimo anno senza competenze

Se la manovra venisse approvata anche in riferimento a quanto previsto per le Province, nei fatti, dal prossimo, anno avremo una Provincia di Rieti senza competenze, con il mero compito di coordinamento tra i Comuni. 

Ecco il testo dell'art. 23 con i commi che riguardano le Province:


11. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
12. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.
13. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite dalla Regione entro il 30 aprile 2012. Decorso tale termine e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
14. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.
15. Gli organi della Provincia sono coadiuvati da una Segreteria particolare e da una Segreteria tecnica.
16. Fatte salve le funzioni di cui ai commi da 11 a 15, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province sono trasferite entro il 30 aprile 2012 dalle Regioni ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite alle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
17. Le leggi statali o regionali di cui al comma 16, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite.18. Gli organi in carica delle Province decadono al momento dell’entrata in vigore delle leggi statali o regionali di trasferimento delle funzioni e comunque decadono entro il 30 novembre 2012.
19. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza di spesa.
20. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettoni di presenza.


Le cariche di giunta decadranno entro il 30 novembre del 2012, quindi nel giro di un anno. I dipendenti delle province passano alla Regione o al Comune. Di fatto, l'unica carica esecutiva che resta è quella delpresidente della Provincia.

Dal provvedimento il governo si attende un risparmio immediato intorno ai 500 milioni di euro.

Di fatto, tutto questo rapresenta un notevolissimo svuotamento delle funzioni delle province, per l'abolizione del quali era e resta prevista un'apposita legge costituzionale.

Ad eleggere le 10 cariche non saranno le popolazioni, ma gli organi rappresentativi dei 73 comuni della Provincia di Rieti. Tra i 10 eletti si sceglieranno i due presidenti (della Provincia, e del Consiglio).

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